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Massimo Rizza spiega nel dettaglio i requisiti per la rivalutazione dei beni d’impresa

Nel corso dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19 il Governo italiano ha messo in campo una serie di iniziative al fine di supportare imprese e lavoratori. Molti imprenditori si muovono però con difficoltà tra le nuove norme adottate per far fronte alla crisi economica. È proprio per tale ragione che Massimo Rizza, commercialista, revisore legale e conciliatore societario, attraverso un elaborato realizzato in collaborazione con Riccardo Oscar Cavazzana, ha scelto di illustrare nel dettaglio i principali aspetti della rivalutazione dei beni d’impresa, ovvero una delle misure più importanti messe in pratica dal Governo.
In primis è importante specificare che quando si parla di rivalutazione dei beni d’impresa si fa riferimento all’ultimo Decreto Legge che permette di incrementare il valore dei componenti attivi del patrimonio societario con l’obiettivo di compensare in parte le perdite causate dalla pandemia.
Come sottolinea Massimo Rizza, il Decreto stabilisce la categoria dei beni oggetto di rivalutazione: i beni immateriali quali i diritti giuridicamente tutelati come i diritti di brevetto industriale, le licenze e le concessioni; le partecipazioni in società controllate che risultino iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, incluse quelle inerenti alle joint venture; i beni materiali tra cui immobili, macchinari, impianti, attrezzature industriali e commerciali e beni mobili iscritti in registri pubblici. Al contrario, la norma non prevede la rivalutazione per i beni in leasing (a meno che non sia stato esercitato il diritto di riscatto), gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa e le immobilizzazioni immateriali costituite da meri costi pluriennali, quali l’avviamento e le spese ad utilità pluriennale (spese di impianto, ampliamento e sviluppo).
Massimo Rizza chiarisce inoltre che il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, successivamente modificato dalla Legge di conversione n. 126 del 13 ottobre 2020, concede la rivalutazione dei beni “ai soggetti titolari di reddito di impresa che adottano i Principi contabili nazionali per la redazione del bilancio d’esercizio”. Il provvedimento era già stato introdotto dalla Legge n. 342 del 21 novembre 2000 che successivamente è stata integrata con una serie di novità legate alla decorrenza del riconoscimento dei maggiori valori fiscali, all’opportunità di poter rivalutare singoli beni, all’estensione all’avviamento ed altre attività immateriali dell’ambito oggettivo del riallineamento, alla possibilità di effettuare una rivalutazione ai soli fini civilistici, nonché all’inserimento di un’aliquota unica di imposta sostitutiva pari al 3%.

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